REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

TITOLO I Denominazione Sede - Scopo

Art.1 L’Associazione Arma Aeronautica, costituita in Torino il 29 Febbraio 1952 ed eretta in ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Maggio 1955 - n. 575, ha sede in Roma. Le attività e le finalità dell’Associazione Arma Aeronautica, sono attuate attraverso il presente regolamento. L’Associazione è costituita dal complesso dei Soci iscritti alle Sezioni ed ai Nuclei e persegue i propri fini attraverso l’attività svolta dagli Organi centrali e territoriali.

Art. 2 L’Associazione è apolitica, ha finalità sociali e non ha scopo di lucro; si propone di: mantenere vivo l’amor di Patria, il culto della bandiera e dell’onore nonché tramandare il patrimonio culturale e spirituale dell’Aeronautica Militare, promovendo idonee iniziative; farsi interprete degli interessi morali e materiali dei soci e dei loro familiari presso gli organi competenti; tenere i necessari collegamenti con le Istituzioni civili e militari dello Stato, nonché con le Associazioni similari italiane ed estere; promuovere, incentivare e sviluppare la ricerca storica aeronautica; organizzare e dirigere studi sull’utilizzo del mezzo aereo; collaborare alle attività che le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti locali svolgono nei settori della protezione civile, della tutela dell’ambiente, della salute e della solidarietà; incoraggiare, promuovere, organizzare ed attuare iniziative dirette a diffondere le attività aeronautiche a livello sportivo, professionale ed amatoriale; incentivare le iniziative culturali e di promozione sociale. L’Associazione mantiene, in particolare, stretti rapporti con l’Aeronautica Militare al fine di sviluppare e realizzare ogni possibile forma di collaborazione in tutti i settori della F.A. nei quali tale collaborazione sia ritenuta possibile ed opportuna.

TITOLO II Acquisto e perdita delle qualità di socio Sanzioni disciplinari

Art. 3 I soci dell’Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

1) ad honorem;

2) onorari;

3) effettivi;

4) aggregati. Possono essere soci ad honorem coloro che, caduti o viventi, hanno acquisito eccezionali benemerenze in ambito aeronautico. Possono essere soci onorari coloro che si sono distinti in attività di supporto a favore dell’Aeronautica Militare e/o dell’Associazione.

Possono essere soci effettivi:

a) il personale militare e civile che presta o abbia prestato servizio, con qualsiasi grado e qualifica, nell’Aeronautica militare;

b) coloro che, con un brevetto od incarico aeronautico, prestano od hanno prestato servizio in Reparti di volo dell’Esercito, della Marina militare, dei Carabinieri e di altri Corpi ed Enti dello Stato; c) gli appartenenti ad altre Forze Armate che hanno prestato o prestano servizio presso l’Aeronautica militare.

Possono essere soci aggregati:

a) i familiari dei Caduti e dei Mutilati di guerra e/o per servizio ordinario dell’Aeronautica militare;

b) i familiari dei soci, anche se deceduti;

c) coloro che operano o hanno operato in attività aeronautiche civili, nonché coloro che hanno particolare inclinazione per le attività aeronautiche ed aerospaziali e/o che praticano od abbiano praticato sport aeronautici.

I soci effettivi e aggregati che si sono particolarmente distinti con opere, elargizioni e donazioni, finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo dell’Associazione, possono essere insigniti del titolo onorifico di benemerito. Non può essere socio chi sia incorso in condanne passate in giudicato che abbiano potuto lederlo sul piano dell’onore. Le qualifiche “ad honorem”, “onorario” ed il titolo onorifico di benemerito sono attribuiti dal Presidente nazionale, sentito il Consiglio direttivo nazionale I soci che sono nominati ad honorem, vengono iscritti nell’Albo d’Oro, esistente presso la Presidenza Nazionale. Il Presidente nazionale avrà cura della regolare tenuta e dell’aggiornamento dell’Albo d’Oro. Ai soci onorari ed ai soci insigniti del titolo onorifico di benemerito viene rilasciato un attestato a firma del Presidente nazionale. Le motivate proposte per la nomina a socio ad honorem, onorario e per l’attribuzione del titolo onorifico di benemerito sono presentate, per iscritto, al Consiglio direttivo nazionale dal Presidente nazionale: per sua autonoma decisione; su richiesta di un Presidente di Sezione, previa delibera del Consiglio direttivo di Sezione e parere del Presidente regionale. In caso di parere contrario del Consiglio direttivo nazionale il Presidente nazionale non procede alla nomina. La nomina decorre dalla data di comunicazione all’interessato salvo il caso di suo rifiuto.

Per iscriversi all’Associazione come socio effettivo o socio aggregato è necessario:

– presentare, alla Sezione cui si intende iscriversi, domanda di iscrizione redatta sui moduli appositamente predisposti, e corredarla di due fotografie formato tessera nonché di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per acquisire la qualifica di socio;

– effettuare il pagamento della quota sociale fissata dall’Assemblea di Sezione.

Qualora l’aspirante socio sia minorenne ma di età non inferiore a 16 anni: la domanda di iscrizione deve essere controfirmata da un genitore o da chi esercita la patria potestà; la partecipazione alle attività sociali deve essere autorizzata da un genitore o da chi esercita la patria potestà I soci aggregati facenti parte del nucleo famigliare di altro socio pagante la quota sociale intera, limitatamente al coniuge ed ai figli conviventi, possono, previa volontaria rinuncia al periodico dell’Associazione, chiedere l’applicazione di una quota sociale ridotta, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo di Sezione E’ compito del Presidente di Sezione accertare, per ogni nuovo socio, il possesso dei requisiti necessari. La qualifica di Socio decorre, con riserva, dal momento dell’avvenuto pagamento della quota sociale e della sottoscrizione, da parte del Presidente di Sezione, della domanda di iscrizione. La qualifica di Socio diviene definitiva con l’avvenuta ratifica dell’iscrizione da parte del Consiglio direttivo di Sezione nel corso della prima seduta successiva alla data della domanda. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio direttivo la qualifica di socio attribuita con riserva è nulla. Contro la delibera del Consiglio direttivo di Sezione, che non ratifica l’iscrizione a socio, è ammesso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione al socio della mancata ratifica, ricorso al Consiglio direttivo nazionale, la cui decisione in merito è definitiva. 

La quota pagata dall’aspirante socio viene restituita:

– scaduto il termine per produrre ricorso al Consiglio direttivo nazionale; oppure – dopo la pronuncia del Consiglio direttivo nazionale, in caso di delibera contraria all’interessato.

L’assunzione della qualità di socio comporta i seguenti doveri:

– l’osservanza di tutti gli obblighi previsti per i soci dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento, nonché dalle deliberazioni delle Assemblee generale e regionale dei soci, del Consiglio Direttivo nazionale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo di Sezione;

– l’obbligo di tenere condotta seria, dignitosa ed onesta, ispirata ai principi di lealtà e di fraterna solidarietà, sui quali è basato il contenuto morale e materiale dell’Associazione;

– l’impegno a collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, al miglioramento morale e materiale dell’Associazione;

– l’onere di pagare la quota sociale annuale e di dotarsi dell’uniforme sociale.

L’assunzione della qualità di socio garantisce i seguenti diritti:

– intervenire ed esercitare i propri diritti nell’Assemblea della Sezione alla quale si è iscritto;

– frequentare i locali sociali, rispettando la relativa regolamentazione;

– fregiarsi del distintivo dell’Associazione;

– partecipare a tutte le manifestazioni della vita associativa con le modalità previste;

– indossare l’uniforme sociale – ricevere, il periodico: “Aeronautica”.

Il socio deve essere iscritto in una sola Sezione, a sua scelta, indipendentemente dalla propria località di residenza. Sono tenuti al pagamento della quota sociale i soci effettivi e quelli aggregati. La Presidenza nazionale comunicherà a ciascuna Sezione, dandone conoscenza al Presidente regionale, i nominativi dei soci ad honorem, onorari e di quelli insigniti del titolo onorifico di benemerito per l’aggiornamento dei relativi registri e schedari e per gli altri adempimenti di competenza. Sotto il controllo del Segretario Generale, vengono tenuti presso la Presidenza nazionale distinti registri nei quali sono trascritti i nominativi dei soci onorari e dei soci insigniti del titolo onorifico di benemerito. Gli atti di più ampia rilevanza della Presidenza Nazionale o delle Sezioni devono essere esposti, ai fini della loro rituale notifica agli eventuali interessati, in appositi spazi di facile accesso (bacheche sociali) allocati nella Sede Centrale dell’A.A.A. e delle Sezioni/Nuclei.

Art. 4 La qualifica di socio si perde:

– per volontaria rinuncia;

– per decadenza a seguito di morosità ;

– per radiazione.

Il socio che non desidera continuare ad appartenere all’Associazione deve comunicare per iscritto tale sua decisione al Presidente di Sezione o al Capo Nucleo di appartenenza. Il Presidente di Sezione o il Capo Nucleo prendono atto di tale manifestazione di volontà e ne danno rispettivamente notizia scritta agli organi sovraordinati. La quota associativa deve essere pagata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce. Il socio che non paga la quota sociale entro il 30 settembre dell’anno cui la stessa si riferisce decade dalla qualifica di socio per morosità. Il Presidente di Sezione, prima di considerare decaduto per morosità un socio è tenuto ad inoltrare al socio stesso, nel periodo tra dicembre dell’anno precedente e settembre dell’anno di riferimento della quota sociale non pagata, almeno due comunicazioni scritte al fine di comprendere le effettive motivazioni del mancato pagamento. e, in caso di conferma dell’intenzione di non provvedervi, di richiedere la restituzione della tessera sociale. Il socio che, per qualsiasi motivo decade dalla qualifica di socio è tenuto a restituire alla Sezione la tessera sociale. Se il socio decaduto, successivamente, desidera riacquistare la qualifica di socio deve produrre domanda di iscrizione come nuovo socio e la sua nuova anzianità di socio decorrerà dalla data di accettazione di detta domanda.

Art. 5 Il socio che venga meno ai doveri sociali prescritti dallo Statuto e dal presente regolamento, che con il proprio comportamento arrechi danni morali e/o materiali all’Associazione, o che ne comprometta il prestigio o il buon nome, è passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:

– richiamo scritto;

– sospensione;

– radiazione.

Prima dell’applicazione dei suddetti provvedimenti il socio viene invitato dal Presidente di Sezione ad adeguare il proprio comportamento ai doveri sociali. Nel caso in cui il socio persista in tale comportamento è passibile di richiamo scritto da parte del Presidente di Sezione, deliberato dal Consiglio direttivo di Sezione dopo aver sentito il socio interessato. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso al Presidente nazionale entro trenta giorni dalla notifica. Il socio che nonostante il richiamo scritto non uniformi la propria condotta sociale alle norme sopra citate, oppure con il proprio comportamento pregiudichi il buon nome del sodalizio, può essere sospeso da ogni attività associativa per un periodo da uno a dodici mesi. Il relativo provvedimento, sottoscritto dal Presidente di Sezione, è deliberato dal Consiglio direttivo della Sezione medesima, dopo aver contestato al socio i relativi addebiti, e viene comunicato all’interessato, dal Presidente della Sezione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso il provvedimento di sospensione l’interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa lettera, al Consiglio direttivo nazionale, la cui deliberazione, adottata dopo aver sentito il Presidente regionale, è definitiva. Detta deliberazione viene comunicata all’interessato, dal Presidente nazionale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento Il socio che abbia compiuto atti disonorevoli o abbia completamente ignorato i doveri sociali, ovvero abbia gravemente danneggiato in qualunque modo l’interesse morale e materiale e il buon nome dell’Associazione viene proposto per la radiazione. Detta proposta, scritta e motivata, viene avanzata al Consiglio direttivo nazionale a cura del Presidente nazionale autonomamente o su proposta di un Presidente Regionale o di un Presidente di Sezione.

Il provvedimento di radiazione viene deliberato dal Consiglio direttivo nazionale previa acquisizione, a cura del Segretario Generale, di una dettagliata relazione sui fatti dal:

– Presidente della Sezione cui il socio appartiene;

– Presidente regionale di appartenenza della Sezione;

– socio stesso.

Il predetto provvedimento viene notificato all’interessato dal Presidente nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la decisione del Consiglio direttivo nazionale è ammesso ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica all’interessato. La decisione del Collegio nazionale dei Probiviri è definitiva ed è comunicata all’interessato a cura della Presidenza nazionale. Le delibere relative al “richiamo scritto” ed alla “sospensione” sono portate a conoscenza del Presidente regionale e del Presidente nazionale. La delibera relativa alla “radiazione” è portata a conoscenza del Presidente regionale e del Presidente di Sezione. I provvedimenti di richiamo scritto, sospensione e radiazione, qualora debbano essere presi a carico dei componenti degli Organi Centrali, degli Organi che coadiuvano il Presidente nazionale, dei Presidenti regionali e dei Presidenti di sezione, vengono deliberati dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Presidente nazionale, con motivazione scritta. I provvedimenti di richiamo scritto e sospensione non sono applicabili al Presidente nazionale nei cui confronti può essere preso solo il provvedimento di radiazione, deliberato dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo nazionale stesso, con motivazione scritta. I provvedimenti disciplinari adottati a carico dei componenti degli Organi Centrali (escluso il Presidente nazionale), degli Organi che coadiuvano il Presidente nazionale, dei Presidenti regionali e dei Presidenti di sezione, sono comunicati agli interessati, dal Presidente nazionale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione al Presidente nazionale dell’avvio, nei suoi confronti, della procedura per l’adozione del provvedimento di radiazione nonché il provvedimento stesso sono comunicati al Presidente nazionale dal Vice Presidente designato quale sostituto di cui al successivo articolo 16. Avverso i provvedimenti di richiamo scritto, sospensione e radiazione presi a carico dei componenti degli Organi Centrali, degli Organi che coadiuvano il Presidente nazionale, dei Presidenti regionali e dei Presidenti di sezione è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata. Quando il provvedimento riguarda un componente del Collegio nazionale dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio stesso alla cui composizione non può partecipare il ricorrente. Le decisioni adottate dal Collegio nazionale dei Probiviri sono definitive. Il socio sospeso o radiato decade immediatamente da qualsiasi carica e funzione in seno all’Associazione. La carica sociale per elezione o nomina ricoperta eventualmente dal socio sospeso o radiato resta vacante fino alla: – scadenza dei termini per proporre ricorso; scaduto tale termine si procede all’elezione o nomina di un altro socio; – pronuncia sul ricorso, qualora proposto, dopodichè:

– in caso di pronuncia favorevole al socio, lo stesso viene reintegrato nella carica precedentemente ricoperta;

– in caso di pronuncia contraria al socio, si procede all’elezione o nomina di un altro socio.

In materia disciplinare gli organismi competenti deliberano a scrutinio segreto.

Art. 6 Possono essere associazioni “AFFILIATE” quegli Organismi le cui finalità statutarie sono coerenti con quelle dell’Associazione Arma Aeronautica. L’affiliazione comporta esclusivamente rapporti collaborativi reciproci con esclusione di rilevanza, ai fini associativi, delle persone fisiche che compongono le associazioni affiliate. La competenza a conferire il titolo di “affiliato” rientra nelle facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 7 Possono essere nominati sostenitori dell’Associazione Arma Aeronautica quegli Enti/Aziende che, sensibili agli scopi sociali dell’Associazione, ne sostengono l’attività. La competenza a conferire il titolo di “sostenitore” rientra nelle facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO III Ordinamento

Art. 8 L’Associazione si articola in Organi centrali e territoriali come specificato nel successivo articolo 9.

Art. 9 Sono Organi centrali dell’Associazione:

– l’Assemblea generale dei soci;

– il Presidente nazionale;

– il Consiglio Direttivo nazionale

– il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti

– il Collegio nazionale dei Probiviri;

Sono Organi Territoriali:

– l’Assemblea regionale dei Presidenti di Sezione;

– i Presidenti regionali.

– l’Assemblea di Sezione;

– il Presidente di Sezione;

– il Consiglio direttivo di Sezione;

- il Capo Nucleo.

Gli Organi territoriali hanno patrimonio proprio, distinto da quello degli Organi centrali e godono, rispetto a questi ultimi, di piena autonomia nei limiti dello statuto. Sono responsabili verso i terzi degli effetti dell’attività svolta. Sono nulle l’elezione o la nomina a ricoprire una carica sociale in seno agli organi centrali e territoriali dell’Associazione se il Socio non è in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 10 Il Presidente Nazionale è coadiuvato dai seguenti Organi:

– Comitato consultivo

– Segreteria Generale;

– Direzione Amministrativa;

– Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA);

– Direzione della rivista “Aeronautica”

– Direzione del Dipartimento per le attività aeronautiche.

Sono nulle l’elezione o la nomina a ricoprire una carica sociale in seno agli organi di collaborazione del Presidente nazionale se il Socio non è in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 11  L’Assemblea generale dei soci è costituita dai Presidenti delle Sezioni ovvero, in loro sostituzione, da un membro del Consiglio Direttivo della Sezione stessa, da questi all’uopo delegato L’Assemblea generale dei soci, all’inizio della seduta elegge, scegliendoli tra gli aventi diritto di voto, un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. In caso di Assemblea elettiva, devono essere anche eletti, tra i partecipanti all’assemblea, tre scrutatori che non risultino candidati alle cariche sociali. All’Assemblea Generale può assistere qualsiasi socio, ma senza diritto di voto. In caso di convocazione dell’assemblea generale che preveda, all’ordine del giorno, il rinnovo degli Organi Centrali e segnatamente di: Presidente nazionale, Consiglio direttivo nazionale, Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, ciascun Socio, interessato ad essere eletto deve, almeno sessanta giorni prima della data dell’Assemblea, far pervenire, per iscritto, al Presidente della Sezione di appartenenza, la propria candidatura, eventualmente corredata dal proprio curriculum vitae. Il Presidente della Sezione, effettuato il controllo che il socio sia in regola con il pagamento della quota sociale e che trattasi di socio effettivo che presta o ha prestato servizio nell’Aeronautica militare, invia la suddetta candidatura alla Presidenza nazionale e, per conoscenza, al presidente regionale, almeno quaranta giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea. Contestualmente dovrà comunicare il numero di soci aventi diritto di voto. La Presidenza nazionale procederà alla verifica di tali numeri in tempo utile per la votazione Hanno diritto di voto tutti i soci che, sessanta giorni prima dell’Assemblea, risultino in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno precedente a quello in cui avviene la votazione purché, per gli stessi, sia già stata versata alla Presidenza Nazionale la parte di quota dovuta.

Art. 12 L’Assemblea generale dei soci viene convocata entro il primo semestre di ogni anno, nella località, alla data e con l’ordine del giorno fissati dal Presidente nazionale, sentito il Consiglio Direttivo nazionale. Essa è costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Presidenti di Sezione o Consiglieri delegati che rappresentino almeno la metà più uno dei soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, almeno ventiquattrore dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea Generale dei soci:

– approva la relazione del Presidente nazionale, i bilanci consuntivi e preventivi annuali e delibera su qualsiasi argomento di interesse generale dell’Associazione che non rientri, in base a quanto previsto dal presente Regolamento, nella specifica competenza di altri Organi.

– elegge, allo scadere dei mandati, il Presidente Nazionale, tredici Consiglieri nazionali (di cui sei ufficiali e sette sottufficiali e graduati), i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri, prescegliendoli tra coloro che prestano o abbiano prestato servizio nell’Aeronautica militare.

– può eleggere un Presidente nazionale Onorario.

L’Assemblea Generale dei soci può essere convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento dal Presidente Nazionale di propria iniziativa, o su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale o dei Presidenti di Sezione, purché questi ultimi rappresentino, complessivamente, almeno un quinto dei soci dell’Associazione iscritti ed aventi diritto di voto. L’Assemblea generale dei soci delibera a maggioranza, adottando il sistema ponderale significando che i membri con diritto di voto sono portatori di tanti voti quanti sono i soci con diritto di voto da loro rappresentati.

La Presidenza nazionale comunica ai Presidenti di Sezione:

– la data dell’Assemblea Generale con almeno novanta giorni di anticipo;

– l’Ordine del Giorno almeno trenta giorni prima della data di convocazione, inviando tutta la documentazione opportuna affinché i partecipanti siano edotti sugli argomenti che dovranno trattare. Nei casi di seduta straordinaria, non elettiva, i predetti termini possono essere ridotti fino a dieci giorni in funzione dell’urgenza degli argomenti da discutere Nel corso dell’Assemblea generale dei soci per l’elezione delle cariche nazionali, ciascun Presidente di Sezione o Consigliere delegato sarà munito, con opportuni accorgimenti tecnici, predisposti a cura della Segreteria Generale, di tante schede quante ne occorrono per esprimere voti non riconoscibili rapportati al suo potere numerico di rappresentanza. Ciascuna scheda dovrà essere predisposta per consentire l’espressione di n. 13 preferenze (6 per Ufficiali e 7 per Sottufficiali/Truppa) per il Consiglio Direttivo Nazionale e 5 per i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri Ciascun Presidente o Consigliere delegato è portatore di tanti voti quanti sono i soci con diritto di voto iscritti nella propria Sezione; per ciascun organo collegiale da rinnovare potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri da eleggere. Il Segretario dell’Assemblea provvede alla stesura del verbale della seduta. Gli scrutatori eletti dall’Assemblea provvedono, congiuntamente, allo spoglio delle schede elettorali e al controllo dei voti distintamente per ciascun organo collegiale. Prima di dare inizio ai lavori, il Presidente dell’Assemblea Generale eletto accerta l’esistenza del numero legale degli aventi diritto di voto previsto per la validità dell’Assemblea. Egli, avvalendosi anche del Segretario generale e del Direttore amministrativo, dirige i lavori; apre e chiude le discussioni; stabilisce la durata e le modalità degli interventi; propone il metodo di votazione (per alzata di mano od a scrutinio segreto) quando il metodo stesso non sia tassativamente indicato nello Statuto o nel presente Regolamento; proclama l’esito delle votazioni e gli eletti. Il Presidente dell’Assemblea può autorizzare più di un intervento per persona. Il Presidente dell’Assemblea elettiva autorizza i candidati che ne fanno richiesta ad esporre il proprio programma. Il tempo a disposizione sarà deciso dal Presidente dell’Assemblea in funzione del numero dei richiedenti. Egli sottoscrive, unitamente al Segretario eletto ai sensi del precedente articolo, il verbale delle sedute.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo nazionale è composto dal Presidente nazionale e tredici Consiglieri nazionali. I Consiglieri nazionali vengono eletti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento di attuazione dello Statuto, con un mandato di quattro anni e sono rieleggibili per un solo successivo mandato. Nel caso che un membro cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, prima del termine del mandato, subentra, per il restante periodo, il socio della stessa categoria (Ufficiale o Sottufficiale/graduato) che, fra i non eletti, abbia ottenuto nell’ultima elezione il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, subentra il socio con maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione. Nel caso di dimissioni di più del 60% del Consiglio Direttivo nazionale, l’assemblea Generale dei Soci sarà chiamata ad eleggere un nuovo Consiglio direttivo nazionale, per un mandato di quattro anni. Il Consiglio Direttivo nazionale, tra i tredici Consiglieri nazionali, elegge tre Vice Presidenti nazionali. Il Presidente Nazionale, un Vice Presidente Nazionale e un Consigliere nazionale devono avere il proprio domicilio nell’ambito della provincia di Roma.

Sono eleggibili quali Consiglieri nazionali coloro che:

– sono Soci effettivi e prestano o hanno prestato, con qualsiasi grado e qualifica, servizio nell’A.M.;

– sono in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso e di quello precedente;

– non hanno in corso un provvedimento disciplinare di cui al precedente articolo 5;

– hanno presentato, nei termini previsti, la propria candidatura.

L’elezione ha luogo nel corso dell’Assemblea generale dei Soci con le procedure di cui ai precedenti articoli 11 e 12.

Art. 14 Il Consiglio direttivo nazionale traccia le linee programmatiche necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, al perseguimento degli interessi dell’Associazione e stabilisce le linee programmatiche del periodico sociale “Aeronautica”, in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei soci. Provvede a esaminare il progetto dei bilanci annuali consuntivo e preventivo della Presidenza nazionale. Indica l’importo della quota annua dei soci da versare alla Presidenza nazionale intendendosi per quota annua dei soci quella parte di quota sociale che le Sezioni devono versare alla Presidenza nazionale. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo nazionale sono assolte dal Segretario Generale. Le riunioni del Consiglio direttivo nazionale si svolgono nel luogo e nell’ora stabilita dal Presidente nazionale che definisce anche l’ordine del giorno, tenendo conto delle indicazioni fornite dai Consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente nazionale. Qualora non diversamente disposto da apposita norma approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale, i lavori del Consiglio stesso si svolgono secondo la seguente procedura: – il Presidente nazionale, dopo le eventuali espressioni di saluto, formula al Consiglio le raccomandazioni ritenute opportune; – presenta al Consiglio il primo punto all’ordine del giorno (o lo fa presentare dal Consigliere che ne ha richiesto l’inserimento all’ordine del giorno); – dopo la presentazione stabilisce i tempi massimi di intervento di ciascun consigliere (di norma 3 minuti per gli interventi normali e 5 per quelli sul bilancio) e prende nota dei consiglieri che si iscrivono per un proprio intervento; – da la parola ad ogni consigliere iscritto a parlare, nell’ordine di iscrizione; – riepiloga i concetti espressi; – prende nota dei Consiglieri che intendono iscriversi per un secondo intervento; – da la parola ai consiglieri che hanno richiesto un secondo intervento; – valuta e decide se consentire, eccezionalmente, ulteriori interventi; – riepiloga i risultati degli interventi; – pone ai voti l’argomento e comunica al Segretario la delibera del Consiglio; – utilizza la stessa procedura per tutti i successivi punti all’ordine del giorno salvo quello relativo alle “Varie ed eventuali” nel corso del quale non possono essere prese decisioni né effettuate votazioni.

Art. 15 La Presidenza nazionale ha sede in Roma. Il Presidente nazionale proviene dai ruoli dell’Aeronautica Militare e viene eletto per un mandato di quattro anni ed è rieleggibile per un solo successivo mandato, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento di attuazione dello Statuto. Egli:

– ha la rappresentanza legale dell’Associazione;

– convoca e presiede il Consiglio direttivo nazionale;

– attua, attraverso gli uffici di Presidenza, le linee programmatiche approvate dal Consiglio Direttivo nazionale;

– ha la direzione editoriale del periodico sociale “Aeronautica”, delle pubblicazioni dell’Associazione e del Centro Studi Militari Aeronautici;

– autorizza la costituzione di Sezioni e Nuclei, sentito il parere del Consiglio Direttivo nazionale;

– provvede, sentito il Consiglio Direttivo, alla nomina del Segretario Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore del Dipartimento per le attività aeronautiche, del Direttore del CESMA e del Direttore responsabile del periodico “Aeronautica”;

– conferisce eventuali specifici mandati ai Vice Presidenti nazionali e/o a soci particolarmente qualificati che, del loro operato, rispondono direttamente al conferente;

– presiede il Comitato consultivo;

– vigila su eventuali incompatibilità nelle cariche sociali;

– esercita il proprio mandato, sia sul territorio nazionale, che all’estero;

– non può ricoprire altre cariche in seno agli Organi centrali e territoriali dell’Associazione.

Ad avvenuta conclusione di un’Assemblea Generale, nel corso della quale siano stati eletti i componenti degli Organi centrali dell’Associazione, il Presidente nazionale deve convocare tempestivamente: – il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti affinché proceda all’elezione del Presidente; – il Collegio nazionale dei Probiviri affinché proceda all’elezione del Presidente – il Consiglio direttivo nazionale affinché provveda alla elezione dei tre Vice Presidenti nazionali. e del Consigliere nazionale, residente nella provincia di Roma, che dovrà far parte del Comitato consultivo. Nel corso di tale riunione il Presidente nazionale deve designare: – il Vice Presidente destinato a sostituirlo ed a far parte del Comitato consultivo; – sentito il Consiglio, due nominativi di Soci residenti in provincia di Roma per la nomina a Segretario Generale e Direttore Amministrativo. Qualora non possa procedersi alla nomina del Segretario generale e/o del Direttore amministrativo dell’Associazione, il Segretario generale ed il Direttore amministrativo, decaduti per compiuto periodo, vengono prorogati fino alla prima successiva riunione del Consiglio direttivo nazionale.

In tale successiva riunione, il Presidente nazionale dovrà indicare al Consiglio direttivo nazionale i nominativi di soci residenti in provincia di Roma per le cariche di Segretario Generale e di Direttore Amministrativo. Ad avvenuta conclusione di un’Assemblea Generale nel corso della quale sia stato eletto il solo Presidente Nazionale, i Vice Presidenti e gli Organi deputati a coadiuvarlo restano in carica a meno che il nuovo Presidente non ne proponga la parziale o totale sostituzione. In tale ipotesi si procede come previsto dal presente regolamento per l’elezio-ne/nomina dei Vice Presidenti/Organo per il quale è proposta la sostituzione. E’ obbligatoria, da parte della Presidenza nazionale, a cura del Direttore Amministrativo, la tenuta dei seguenti registri: prima nota, giornale mastro d‘inventario dei beni mobili ed immobili. E’ inoltre obbligatoria la tenuta dei registri fiscali secondo la normativa vigente.

Art. 16 In caso di impedimento, il Presidente nazionale viene sostituito, con le stesse attribuzioni, dal Vice Presidente nazionale da lui designato. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente nazionale, lo stesso Vice Presidente nazionale provvederà, entro il termine di sessanta giorni, ad indire una riunione straordinaria dell’Assemblea Generale dei soci, per l’elezione del nuovo Presidente nazionale. Quando il Presidente nazionale, o chi lo sostituisce temporaneamente, si trovi nella necessità di dover adottare dei provvedimenti che richiedono il preventivo intervento del Consiglio direttivo nazionale o di altri Organi dell’Associazione ma la cui inderogabilità ed urgenza, non ne consentano la convocazione in tempo utile, deve sentire il parere del Comitato consultivo. Le conseguenti decisioni debbono essere rese note al Consiglio direttivo nazionale, per la ratifica, alla prima successiva riunione. Possono essere adottati con tale procedura solo quei provvedimenti aventi carattere di estrema urgenza e la cui mancata adozione sarebbe causa di grave nocumento per l’Associazione.

Art. 17  Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti, i cui componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, è composto da tre Revisori effettivi e due supplenti. Il Collegio nazionale dei Revisori ha la vigilanza ed il controllo economico e finanziario degli Organi centrali dell’Associazione, secondo le vigenti norme di legge; esercita funzione consultiva per il Presidente nazionale. Sono eleggibili nel Collegio nazionale dei Revisori dei Conti i Soci effettivi che prestino o abbiano prestato, con qualsiasi grado e qualifica, servizio nell’A.M., che siano in regola con il pagamento della quota sociale e che non siano mai stati soggetti a condanne penali per reati non colposi o a provvedimenti disciplinari Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti controlla nella più ampia forma, a termine di legge, la gestione economica e finanziaria degli Organi centrali dell’Associazione Più particolarmente, esso indica la forma di bilancio, esamina e si pronuncia sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi corredandoli di apposita relazione; svolge inoltre azione ispettiva sulle scritture contabili e sulle consistenze finanziarie e patrimoniali dell’Associazione. I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel Libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti. Nel corso della prima convocazione indetta dal Presidente nazionale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti debbono provvedere a nominare, tra i Membri effettivi, il proprio Presidente, a cui spetta di indire le riunioni del Collegio, che dovranno avvenire almeno ogni trimestre, e fissare l’ordine dei lavori. Al termine di ogni riunione dovrà essere redatto il relativo verbale da riportare sull’apposito Libro, sottoscritto dagli intervenuti. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente del Collegio, le sue funzioni vengono assunte dal Revisore effettivo che ha ricevuto più voti in sede assembleare. Nel caso di impedimento permanente, di rinuncia e/o decadenza di un Revisore effettivo subentra il Revisore supplente che in sede assembleare ha ricevuto più voti. Così dicasi nel caso che trattasi di un Revisore supplente. Se trattasi del Presidente del Collegio, i Revisori effettivi dovranno provvedere alla nuova nomina Per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti occorre che siano presenti sempre almeno tre membri tra titolari e supplenti: quello più giovane di età funge da Segretario e provvede a redigere un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. I membri supplenti vengono chiamati a sostituire i titolari, in caso di loro assenza, a partire da quello che, nelle elezioni, ha ottenuto il maggior numero di voti. Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti presenzia alle riunioni dell’Assemblea generale dei Soci. Presenzia altresì alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale qualora richiesto dagli argomenti all’Ordine del Giorno. I membri del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche sociali né incarichi in seno alla Presidenza nazionale. Il membro eventualmente eletto o nominato ad altra carica deve far conoscere alla Presidenza nazionale, alla Presidenza regionale ed alla Presidenza della Sezione presso la quale è iscritto la sua decisione relativa alla carica che preferisce ricoprire. In caso di mancata opzione, egli decade dalla nuova carica alla quale è stato eletto o nominato. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio direttivo nazionale, su segnalazione della Presidenza nazionale, cui compete l’accertamento dell'esigenza di eventuali incompatibilità.

Art. 18 Nel corso della prima convocazione da parte del Presidente nazionale il Collegio nazionale dei Probiviri deve provvedere a nominare, tra i propri membri effettivi, il Presidente. I lavori di tale seduta verranno condotti dal Proboviro più anziano di età. Per l’espletamento delle proprie funzioni, il Collegio nazionale dei Probiviri può compiere o ordinare ispezioni e controlli su tutti i documenti sociali inerenti alla materia del contendere e chiedere che questi vengano esibiti. Esso può inoltre invitare le parti a comparire personalmente per deporre, anche separatamente, sulla materia del contendere; inoltre può richiedere eventuali testimonianze verbali o deposizioni scritte. Ai membri del Collegio nazionale dei Probiviri incombe l’obbligo del segreto d’ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Collegio, le sue funzioni vengono assunte dal Proboviro più anziano per iscrizione all’Associazione. Il Presidente del Collegio, o il suo sostituto, stabilisce l’ordine del giorno, convoca i membri e presiede la riunione. Le delibere sono assunte a maggioranza di voti ed il voto è espresso a scrutinio segreto. Per la validità delle sue riunioni occorre che siano presenti sempre almeno tre membri tra titolari e supplenti. Quello più giovane di età funge da segretario e provvede a redigere e firmare, unitamente al Presidente, il verbale dei lavori nelle riunioni. I membri supplenti vengono chiamati a sostituire i titolari, in caso di loro assenza, a partire da quello che, nelle elezioni, ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 19 Il Comitato consultivo è costituito dal Presidente nazionale, che lo presiede, dal Vice Presidente di cui al precedente art. 16 e da un Consigliere nazionale domiciliato nell’ambito della Provincia di Roma. Esso è organo consultivo del Presidente nazionale per gli affari ordinari e straordinari, organizzativi e gestionali di particolare urgenza. Può essere convocato ogni qualvolta il Presidente nazionale lo ritenga opportuno. Deve essere convocato quando il Presidente nazionale, o chi lo sostituisce temporaneamente, si trovi nella necessità di dover adottare dei provvedimenti che richiedono il preventivo intervento del Consiglio direttivo nazionale o di altri Organi dell’Associazione, ma la cui inderogabilità ed urgenza non ne consentano la convocazione in tempo utile.

Art. 20 Il Segretario Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore del Dipartimento per le attività aeronautiche, il Direttore del CESMA ed il Direttore della rivista sono i coadiutori diretti del Presidente nazionale e vengono da questi nominati tra i soci dell’Associazione. Il Segretario Generale assolve altresì alle funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo nazionale, redige i verbali delle sue riunioni, li sottoscrive unitamente al Presidente nazionale e ne cura la tenuta e la conservazione.. Il Direttore del Dipartimento per le attività aeronautiche, il Direttore del CESMA ed il Direttore della rivista possono essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto, in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Segretario generale, d’intesa con il Presidente nazionale e, ove necessario, con il Direttore amministrativo, svolge i seguenti compiti:

– assicura il funzionamento di tutti gli Uffici e Servizi della Presidenza nazionale;

– traduce in strutture ordinative ed organiche ed in provvedimenti esecutivi le prescrizioni dello Statuto e del Regolamento nonché le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci e quelle del Consiglio direttivo nazionale, concernenti la vita dell’Associazione a tutti i livelli 

– pianifica, dirige, coordina e controlla tutte le manifestazioni, cerimonie e celebrazioni sociali a livello centrale;

– dirama disposizioni sulle attività delle Sezioni, al fine del loro efficace coordinamento e buona riuscita delle stesse, tenendo presente la necessità di una equa assegnazione degli apporti logistici disponibili che, di volta in volta, su richiesta della Presidenza nazionale, vengono concessi dalle autorità competenti.

Il Direttore amministrativo, d’intesa con il Presidente nazionale e, ove necessario, con il Segretario generale, svolge i seguenti compiti:

– presiede al Servizio di amministrazione e contabilità dei fondi a disposizione della Presidenza (custodia dei fondi, eventuali contributi del Ministero della Difesa, quote associative e proventi eventuali);

– svolge in proprio le funzioni di Tesoriere, delegabili comunque per la parte attinente al solo Servizio di cassa;

– firma insieme con il Presidente, i mandati di riscossione e quelli di pagamento, mediante i quali vengono eseguite le operazioni di cassa. Detti mandati vengono registrati cronologicamente nel giornale mastro, tenuto con il sistema della partita doppia; detto registro viene preventivamente vidimato dal Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti;

– attende ai compiti di cui sopra per quanto concerne il periodico “Aeronautica”, curando altresì il controllo del servizio spedizioni del medesimo;

– procede alla regolamentazione del servizio materiali necessario alle Sezioni;

– stabilisce nei confronti delle Sezioni le norme amministrative da adottare;

– di volta in volta, emana, nei riguardi delle Sezioni stesse, ogni disposizione di carattere amministrativo che si rendesse necessaria;

– provvede alla tenuta ed al controllo dello schedario nazionale dei soci in coordinamento con il Segretario generale;

– sulla base dei dati contabili della sede centrale e di quelli profferti dai bilanci delle Sezioni, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo annuali, da sottoporre all’esame del Consiglio direttivo nazionale ed alla successiva approvazione dell‘Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria;

– procede alla stipula dei contratti, convenzioni ed atti d’impegno per quanto concerne il Servizio di Stampa del periodico “Aeronautica” e l’acquisto di materiali vari per le Sezioni; stipula con il Ministero della Difesa apposita convenzione per l’aggiornamento del personale in congedo;

– mantiene rapporti con gli Organi centrali del Ministero della Difesa per l’erogazione di contributi all’Associazione;

– nelle proprie funzioni di Tesoriere, mantiene rapporti con gli Enti statali e bancari, procedendo al deposito della propria firma per la esecuzione di operazioni finanziarie;

– finanzia il fondo di dotazione dei Presidenti regionali nella misura e secondo le modalità di spesa indicate dal Consiglio direttivo nazionale;

– partecipa, con parere consultivo, a tutte le sedute del Consiglio direttivo nazionale;

– esplica funzioni di Consigliere del Presidente nazionale in campo legale ed amministrativo e su quanto altro venga ritenuto opportuno sottoporre al suo parere dal Segretario generale.

Il Segretario generale ed il Direttore amministrativo durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo nazionale che li ha nominati o confermati, salvo quanto disposto dal precedente art. 15. In caso di loro dimissioni il Presidente nazionale convoca immediatamente il Consiglio direttivo nazionale per procedere alla loro sostituzione. Nel periodo intercorrente tra le dimissioni e la nuova nomina sono sostituiti: – il Segretario generale: da un membro della Segreteria generale nominato dal Presidente Nazionale; – il Direttore Amministrativo: da un membro della Direzione amministrativa nominato dal Presidente Nazionale; Il “Centro Studi Militari Aeronautici” (CeSMA). ha sede nell’edificio “Gen. Douhet” sito in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 23. Il CeSMA persegue l’obiettivo di effettuare studi sulle problematiche aeronautiche, nei loro molteplici aspetti sia nazionali che internazionali, con particolare riferimento a quelle di carattere militare nei loro aspetti politici, tecnici ed operativi, al fine di: – sviluppare il pensiero militare aeronautico in ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 13 relazione al continuo progresso tecnologico del mezzo aereo; – contribuire con l’Aeronautica Militare ad aggiornare il suo personale sulle principali linee di tendenza in tale settore; – far nascere una sensibilità a tali tematiche in seno alla società creando sinergie tra il mondo militare, quello della cultura, quello politico e quello industriale – aiutare i soci dell’A.A.A. a non perdere i contatti con la realtà aeronautica nel suo continuo divenire; – promuovere la realizzazione e la diffusione di informazioni nel settore di pertinenza, sia attraverso pubblicazioni cartacee che attraverso canali informatici ed audiovisivi; – organizzare varie attività di ricerca e culturali tra le quali dibattiti, seminari, convegni e incontri di studio su aspetti delle problematiche aeronautiche individuati dallo stesso CeSMA o suggeriti dall’AM o dall’industria nazionale, partecipando attivamente al dibattito internazionale su tali problemi. Il CeSMA potrà assumere ulteriori funzioni e finalità che potranno derivare da norme e disposizioni emanate sulle materie di interesse, nonché da specifiche delibere del Consiglio direttivo nazionale. Per conseguire gli obiettivi prefissati il CeSMA: – beneficia di un apposito stanziamento nel bilancio di previsione dell’Associazione; – ricerca il sostegno alle proprie iniziative mediante donazioni o sovvenzioni di vario genere sia da parte di organismi istituzionali che da parte di privati; – qualora ne venga ravvisata la necessità, potrà dare in appalto o in gestione a terzi, persone fisiche o giuridiche, le attività ed i servizi necessari all’organizzazione degli eventi programmati per il conseguimento dei suoi fini sociali; – potrà usufruire di fondi stanziati da leggi nazionali ed europee, partecipare a bandi di concorso per l’eventuale assegnazione di contributi, anche a fondo perduto, e ricercare il sostegno finanziario di istituzioni/enti pubblici e privati; – si avvale dell’opera e del contributo di pensiero dei Soci, del personale in servizio e non dell’Aeronautica Militare, di esperti dell’industria nazionale o di cultori esterni di discipline aeronautiche e militari in genere, sia italiani che stranieri, volontari o retribuiti; – mantiene rapporti di collaborazione con Istituzioni e Centri di Studi e ricerche in Italia e all’estero, con gli organi di stampa, in particolare con quella specializzata nel settore. Il Centro Studi Militari Aeronauti (CeSMA) è retto da un Direttore posto alle dirette dipendenze del Presidente nazionale dell’Associazione. Esso si avvale di: – un Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.); – una segreteria. Il Comitato Tecnico Scientifico, da intendersi come organo meramente consultivo, è composto da prestigiosi rappresentanti dell’A.M., delle FF.AA., del mondo accademico e dell’industria che, nel dare lustro e visibilità all’Associazione, l’assiste nella scelta delle attività culturali e di studio da promuovere e/o da effettuare. Esso è coordinato opportunamente da un responsabile che ne gestisce le attività. Il C.T.S. si riunisce periodicamente, in particolare all’inizio di ogni anno accademico, e propone le attività di natura culturale (seminari, studi, gruppi di lavoro – G. di L. – su temi specifici, eventi vari) che si rendano necessarie per perseguire gli scopi sociali. Tali orientamenti consentiranno di porre in essere una pianificazione di breve e medio periodo che, tenuto conto delle capacità attuali e prevedibili, indichi le priorità ed individui le possibili risorse per portare a termine le varie iniziative. All’interno del C.T.S. potranno essere costituiti dei G. di L., od altre strutture ordinative non permanenti, per l’effettuazione di studi specifici, con un referente all’uopo individuato che riferirà al responsabile del C.T.S. e, tramite questi al Direttore del Ce.S.M.A.. Per la valenza degli orientamenti che esprime e le ricadute sulle attività associative le riunioni del C.T.S. sono presiedute dal Presidente dell’A.A.A. o, in sua vece, dal Direttore del Ce.S.M.A.. Le attività/competenze della Direzione Dipartimento per le attività aeronautiche sono definite/disciplinate con un regolamento ad hoc.

Art. 21 L'assemblea generale è composta dai Presidenti delle Sezioni esistenti nella Regione stessa. In caso di impedimento del Presidente di Sezione, interviene, in sostituzione, un Consigliere della Sezione interessata da lui nominato. I Presidenti di Sezione e/o loro delegati rappresentano la totalità degli iscritti nelle Sezioni operanti nella propria Regione ed aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto tutti i soci che, sessanta giorni prima dell’Assemblea, risultino in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione purchè, per gli stessi, sia già stata versata alla Presidenza Nazionale la parte di quota dovuta. Hanno altresì diritto di voto i nuovi soci iscritti nell’anno, fino a sessanta giorni prima della votazione, purchè, per gli stessi, sia già stata versata alla Presidenza Nazionale la parte di quota dovuta. E’ compito di ogni Presidente di Sezione comunicare al proprio Presidente regionale, almeno sessanta giorni prima della data dell’Assemblea, il numero dei voti di cui è portatore nonché proporre eventuali argomenti da porre all’ordine del giorno.

Art. 22 L’Assemblea regionale viene convocata il primo quadrimestre di ogni anno dal Presidente regionale, il quale fissa la data e la località della riunione. Provvede inoltre, sentito il parere dei Presidenti delle Sezioni della propria Regione, a stilare l’ordine del giorno. L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di tanti Presidenti di Sezione o loro delegati, che rappresentino almeno la metà più uno dei soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea, all’inizio dei lavori, elegge un proprio Presidente, un Segretario e, se elettiva, due Scrutatori. Le votazioni avvengono a maggioranza, adottando il sistema ponderale, nel senso che ciascun Presidente di Sezione è portatore di tanti voti quanti sono i soci con diritto di voto da lui rappresentati, e le delibere sono vincolanti per tutte le Sezioni della Regione.

Art. 23 L’Assemblea regionale:

– elegge il Presidente regionale scegliendolo tra i Presidenti di Sezione della Regione stessa, ma escludendo coloro che già ricoprono cariche presso gli Organi Centrali;

- esamina qualsiasi argomento riguardante la vita e le attività delle Sezioni, il loro sviluppo ed il loro inserimento nel contesto sociale, locale e regionale;

– indice ed approva manifestazioni e cerimonie aventi carattere di interesse collettivo e regionale;

– nell’esame e nella delibera sugli argomenti riguardanti la vita e le attività delle Sezioni dovrà tener conto in modo preminente dei rapporti già esistenti fra le Sezioni ed il contesto sociale i quali debbono tendere sempre al raggiungimento dei massimi obiettivi dell’Associazione;

– nel promuovere manifestazioni e cerimonie di interesse collettivo e regionale dovrà adoperarsi perché queste siano di aggregazione non solo fra i soci di Sezioni diverse, ma in particolare, fra Sezioni ed Organismi sociali esistenti.

Qualora si verifichi l’indisponibilità di Presidenti di Sezione ad essere eletti alla carica di Presidente Regionale, verranno accettate le candidature di Soci effettivi iscritti nelle Sezioni o Nuclei della loro Regione.

Art. 24 Il Presidente regionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo successivo mandato. Nel caso di temporaneo impedimento, viene sostituito dal Presidente di Sezione della propria Regione con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Qualora detto Presidente di Sezione, si dichiari indisponibile ad assolvere quotidianamente l’incarico di sostituto o la sua Sezione abbia un’eccessiva lontananza dalla sede della Presidenza regionale, per cui il nuovo incarico non possa essere assolto con la necessaria assiduità, il Presidente regionale sarà sostituito dal suo Socio collaboratore più anziano per iscrizione all’Associazione. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di Presidente regionale, per qualsiasi motivo, lo stesso Presidente di Sezione o il Socio collaboratore più anziano che lo sostituisce, provvederà ad indire, entro sessanta giorni, un’Assemblea regionale straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente regionale.

Art. 25 Il Presidente Regionale rappresenta l’Associazione nell’ambito della propria Regione, quando non siano presenti il Presidente nazionale o un suo Delegato. Il Presidente Regionale coordina le attività di interesse regionale delle Sezioni. Convoca e predispone l’ordine del giorno dell’Assemblea regionale, sentiti i Presidenti di Sezione, riferendone alla Presidenza nazionale. Il Presidente regionale può presenziare, senza diritto di voto, alle Assemblee annuali delle Sezioni della propria Regione. Ulteriori funzioni possono essere, di volta in volta, delegate dal Presidente Nazionale al Presidente Regionale. A similitudine della carica di Presidente regionale il Consiglio direttivo nazionale ha anche conferito analoghi compiti e attribuzioni a livello di Paesi esteri al fine di meglio governare ed assistere le Sezioni dell’Associazione presenti in quei Paesi. Egli, inoltre:

– gestisce, per l’espletamento del suo mandato, il fondo di dotazione, del quale annualmente provvederà a rendere conto alla Presidenza nazionale;

. – fornisce consulenza alle Sezioni e, nel caso di declassamento di proprie Sezioni o di scioglimento di propri Nuclei, provvede a tutte le incombenze con la Presidenza nazionale al fine di:

– rendere effettivi i declassamenti o gli scioglimenti;

– fornire ogni utile indicazione alle Sezioni ed ai Nuclei coinvolti per il corretto assolvimento di tutte le azioni da svolgere per la sostituzione del labaro e per tutte le altre eventuali operazioni necessarie.

– per l’assolvimento dei compiti a lui affidati, si avvale di uno o più soci collaboratori da lui prescelti che del loro operato rispondono direttamente al conferente. Di tale nomina e di eventuali sostituzioni deve informare il Presidente nazionale ed i Presidenti di Sezione della Regione.

Art. 26 L’Assemblea di Sezione è convocata entro il primo bimestre dell’anno e vi partecipano i soci, compresi quelli dei Nuclei dipendenti. L’Assemblea elegge, all’inizio della seduta, un Presidente, un Segretario e, in caso di Assemblea elettiva, tre Scrutatori. Hanno diritto di voto tutti i soci che, alla data dell’Assemblea, risultino in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione purché per gli stessi sia già stata versata alla Presidenza Nazionale la parte di quota dovuta. Hanno altresì diritto di voto i nuovi Soci iscritti nell’anno della votazione, purché, per gli stessi, sia già stata versata alla Presidenza Nazionale la parte di quota dovuta. Ogni socio può rappresentare, mediante delega scritta, non più di tre soci.

Art. 27 L’Assemblea di Sezione elegge tra i propri soci effettivi , inclusi quelli dei Nuclei dipendenti, i componenti del Consiglio direttivo di Sezione, prescegliendo il Presidente tra coloro che hanno prestato o prestano servizio nell’Aeronautica Militare.

Sono eleggibili quali Consiglieri/Presidente coloro che:

– sono soci effettivi e prestano o hanno prestato con qualsiasi grado e qualifica servizio nell’A.M.;  

sono in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso e di quello precedente la votazione;

– non hanno in corso un provvedimento disciplinare di cui al precedente art. 5;

– hanno presentato, nei termini previsti, la propria candidatura.

In caso di convocazione dell’Assemblea annuale dei Soci che preveda, all’ordine del giorno, il rinnovo delle cariche della Sezione e segnatamente di Presidente e Consigliere di Sezione, ciascun Socio, interessato ad essere eletto, deve, almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea, far pervenire, per iscritto, al Presidente della Sezione di appartenenza, la propria candidatura, eventualmente corredata dal proprio curriculumvitae. Il Presidente di Sezione, effettuato il controllo che il Socio sia “eleggibile”, in relazione a quanto sopra riportato, ne accetta la candidatura e dispone a che sia reso pubblico, mediante affissione nei locali/punto d’incontro della sezione, l’elenco dei candidati alle rispettive cariche (Presidente, Consigliere), almeno sette giorni prima dell’Assemblea annuale dei Soci in cui si prevede si svolgano le votazioni. Contestualmente dovrà indicare il numero dei Soci aventi diritto di voto ed il relativo numero di consiglieri eleggibili. Può inoltre eleggere un Consigliere rappresentante dei soci aggregati, senza diritto di voto. Tuttavia, quando la percentuale dei Soci aggregati raggiunge il 20% del totale dei soci della Sezione/Nuclei, tale Consigliere ha diritto di voto. L’Assemblea delibera sulla relazione del Presidente, sui rendiconti annuali preventivi e consuntivi e su qualsiasi argomento che interessa la vita di Sezione. L’Assemblea di Sezione può eleggere un Presidente di Sezione onorario.

Art. 28 Il Presidente di Sezione:

– è titolare della rappresentanza legale della propria Sezione;

– presiede il Consiglio Direttivo della Sezione;

– emana le direttive necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, in accordo a quanto approvato dal Consiglio Direttivo di Sezione;

– nomina i Capi Nucleo, sentito il Consiglio Direttivo;

– nomina il Tesoriere ed il Segretario della Sezione , sentito il Consiglio direttivo di Sezione;

– presiede alle attività della Sezione;

– compila i rendiconti annuali, preventivi e consuntivi, avvalendosi dell’opera del Tesoriere;

– propone, con parere favorevole del Consiglio Direttivo di Sezione, la nomina di soci onorari e benemeriti.

Nel caso di temporaneo impedimento, il Presidente della Sezione viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano per iscrizione all’Associazione. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di Presidente di Sezione, per qualsiasi motivo, il predetto Vice Presidente provvede ad indire, entro sessanta giorni, un’Assemblea straordinaria di Sezione per l’elezione del nuovo Presidente che, comunque, rimane in carica fino al completamento del mandato originario. L’assemblea straordinaria viene convocata solo nel caso in cui la cessazione anticipata del Presidente abbia luogo almeno sei mesi prima della naturale scadenza del mandato. Qualora la cessazione anticipata abbia luogo nel corso dei sei mesi che precedono la naturale scadenza del mandato, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente più anziano per iscrizione all’Associazione il quale assolverà, nei termini e modalità previsti dal presente Regolamento, tutte le previste operazioni per l’elezione sia del Consiglio direttivo che del Presidente.

Art. 29 Il Consiglio direttivo di Sezione è composto:

– dal Presidente di Sezione;

– da due Vice Presidenti di Sezione e da cinque Consiglieri, per le Sezioni con un numero di soci non superiore a cento;

– da due Vice Presidenti e da cinque Consiglieri, più un ulteriore Consigliere ogni cento soci o frazione superiore a cinquanta, oltre al primo centinaio.

– dal Rappresentante dei soci aggregati, senza diritto di voto, o dal Consigliere scelto fra i Soci Aggregati, con diritto di voto, qualora eletto.

Il numero complessivo dei Consiglieri, compresi i due Vice Presidenti, non può comunque essere superiore a undici più l’eventuale Consigliere rappresentante dei soci aggregati. L’eventuale riduzione del numero dei soci non comporta la riduzione dei Consiglieri legittimamente eletti e solo al termine del mandato, in occasione delle nuove elezioni, il numero dei Consiglieri sarà adeguato all’effettivo numero dei soci. I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ad ogni rinnovo il Consiglio direttivo di Sezione provvede ad eleggere i due Vice Presidenti, scegliendoli tra i Consiglieri dei soci effettivi. Nel caso che un membro del consiglio direttivo cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, prima della scadenza del suo mandato, per il rimanente periodo, subentra il socio che, fra i non eletti, abbia ottenuto nell’ultima elezione il maggior numero di voti. In caso di parità subentra il socio più anziano per iscrizione all’Associazione. Nel caso di dimissioni di più del 60% del Consiglio Direttivo, l’assemblea di Sezione sarà chiamata ad eleggere un nuovo Consiglio, per un mandato di quattro anni.

Art. 30 Il Consiglio Direttivo di Sezione individua ed approva le linee programmatiche necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie ed al perseguimento degli interessi della Sezione, in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea dei soci. Esso determina, annualmente, l’entità della quota sociale Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti Esso delibera a maggioranza dei partecipanti alla votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente ed il Consiglio direttivo di Sezione svolgono, nell’ambito della sezione, le corrispondenti funzioni del Presidente nazionale e del Consiglio direttivo nazionale.

Art. 31 La Sezione è l’unità fondamentale dell’Associazione e può essere costituita in ogni Comune italiano e anche all’estero, con le modalità stabilite nel regolamento. La Sezione deve essere intitolata ad uno o più Caduti o ad uno o più Decorati deceduti dell’Aeronautica Militare, i cui nomi vengono riportati sul Labaro di dotazione della Sezione medesima. La Sezione può essere costituita qualora raggiunga un numero pari a cento iscritti aventi i requisiti per essere soci effettivi e vi sia disponibilità di idoneo luogo di riunione e di mezzi organizzativi sufficienti. Il Consiglio direttivo nazionale può autorizzare la costituzione di Sezioni anche con un numero inferiore a cento soci effettivi, purché siano comprovati sufficienti mezzi organizzativi e motivi di ordine territoriale. Le Sezioni, già costituite legittimamente, il cui numero di soci effettivi si sia ridotto al di sotto delle cento unità, ma non sia inferiore a trenta, ancorché i soci stessi risiedano in Comuni diversi da quello sede della Sezione, continuano a sussistere. La Sezione deve essere declassata a Nucleo qualora il numero di soci totale, inclusi gli aggregati, sia inferiore a trenta. In tal caso la Sezione deve:

– individuare la Sezione viciniore cui aggregarsi come Nucleo;

 – ottenere la dichiarazione scritta di disponibilità all’aggregazione da parte del Presidente di tale Sezione, che deve acquisire il parere favorevole del proprio Consiglio direttivo;

– trasmettere la richiesta di declassamento e la dichiarazione di disponibilità della Sezione individuata alla propria Presidenza Regionale che dovrà provvedere a tutte le incombenze con la Presidenza nazionale al fine di:

– rendere effettivo il declassamento;

– fornire ogni utile indicazione alla Sezione declassata, al nuovo Nucleo ed alla Sezione aggregante per il corretto assolvimento di tutte le azioni da svolgere per la sostituzione o restituzione del labaro e per tutte le altre eventuali operazioni necessarie.

La Sezione non può rivolgere ufficialmente istanze, richieste o proposte ad Organi ministeriali o Enti a livello nazionale senza la preventiva autorizzazione della Presidenza nazionale ma può contattare tali Enti/Organismi, a scopo organizzativo, per acquisire elementi utili ai fini di una efficace organizzazione di un’eventuale cerimonia o evento inserito/da inserire nel programma annuale. Può, altresì intraprendere autonomamente, per l’esplicazione dell’attività associativa, tutte le iniziative ritenute opportune con gli Enti a livello comunale, provinciale e regionale nonché con i Comandi di Regione Aerea. Le Sezioni, in quanto coordinate nella loro gestione dai Presidenti regionali, costituiscono l’organizzazione periferica funzionale attraverso la quale la Presidenza nazionale persegue gli scopi sanciti dallo Statuto. Le Sezioni, possedendo un patrimonio proprio, dispongono di una loro autonomia amministrativa e di gestione da svolgersi nei rigorosi limiti offerti dalle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali. In ogni Sezione devono essere nominati un Segretario e un Tesoriere, i cui compiti sono analoghi, con le limitazioni dovute alla competenza di Organo periferico, a quelli esercitati dal Segretario generale e dal Direttore amministrativo dell’Associazione. Le Sezioni hanno l’obbligo della tenuta dei libri di contabilità e dei libri verbali delle attività associative. Le Sezioni, qualora ne abbiano esigenza, a qualsiasi titolo, dovranno provvedere a dotarsi del Codice Fiscale in quanto non è loro consentito l’utilizzo di quello della Presidenza Nazionale. La procedura per la costituzione di una nuova Sezione è la seguente: – La richiesta di costituzione di una Sezione può essere avanzata alla Presidenza nazionale dal Segretario generale e, per il tramite della Presidenza regionale: – dal Presidente della Sezione territorialmente più vicina alla località ove dovrebbe aver sede la costituenda Sezione; – da un Consigliere nazionale; – da un Delegato regionale per la sola zona di sua giurisdizione; – da un gruppo di almeno dieci aspiranti soci effettivi residenti nel Comune designato come sede della nuova Sezione. Il Presidente nazionale esamina la richiesta di costituzione di una nuova Sezione ed autorizza la formazione, fra i primi aspiranti soci aderenti, di un Comitato promotore composto da un Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario con mansioni anche di Tesoriere e da due Membri collaboratori. A cura del Segretario generale saranno inviati al Comitato promotore gli stampati e i moduli occorrenti per la raccolta delle adesioni dei soci. Il Comitato promotore procederà alla raccolta delle adesioni ed all’accertamento dell’esistenza delle condizioni statutarie per divenire socio dell’Associazione, nonché alla ricerca di un locale da adibire a sede sociale, con l’eventuale necessario aiuto, anche economico, della Presidenza nazionale. Dopo aver raccolto l’adesione di almeno cento aspiranti soci o di un numero inferiore, in caso di autorizzazione della Presidenza nazionale, il Comitato promotore indice una Assemblea degli aderenti, per deliberare sulla scelta del Caduto o del Decorato deceduto dell’Aeronautica Militare al cui nome intitolare la Sezione e il labaro sociale nonché sulla idoneità della sede sociale.

Esauriti gli adempimenti di cui sopra, il Comitato promotore dovrà trasmettere alla Presidenza nazionale la seguente documentazione, dandone conoscenza al Presidente regionale:

– copia del verbale della seduta degli aderenti;

– un elenco nominativo degli aderenti quali soci, con l’indicazione del grado militare, ruolo, categoria e specialità di appartenenza, della posizione di stato militare di ciascuno (SPE,CPL, ausiliaria, riserva, riserva di complemento, ruolo d’onore, congedo assoluto), nonché dell’indirizzo e località di residenza;

– copia della domanda di iscrizione a socio.

Il Presidente nazionale, esaminata la documentazione di cui sopra, accertata l’esistenza dei requisiti prescritti, e sentito il parere del Consiglio direttivo nazionale, autorizza o meno la costituzione della Sezione.

La decisione favorevole del Presidente nazionale viene comunicata al Presidente del Comitato promotore che:

– entro 30 giorni dovrà provvedere al versamento alla Presidenza nazionale della parte di quote sociali ad essa dovuta ed a trasmettere la relativa ricevuta di versamento;

– entro sessanta giorni, dovrà convocare l’Assemblea dei soci per l’elezione delle cariche sociali e l’inizio della normale attività associativa.

Qualora il Comitato promotore entro un anno dalla sua costituzione:

– non riesca ad ottenere l’adesione di cento soci, o di un numero inferiore qualora autorizzato dal Presidente nazionale;

– non provveda al versamento, alla Presidenza nazionale, della parte di quote dovuta;

– o nel caso in cui il Presidente nazionale non autorizzi la costituzione della Sezione, lo stesso Presidente nazionale dispone lo scioglimento del Comitato promotore, interessando, se del caso, il Presidente regionale perché assuma idonee iniziative tendenti ad associare con la Sezione viciniore, nella forma ritenuta più opportuna, coloro che avevano manifestato la volontà di costituirsi in Sezione.

Dalla Sezione possono dipendere dei Nuclei che rappresentano l’unità minima dell’organizzazione territoriale dell’Associazione. Un Nucleo può essere costituito con le modalità stabilite dal presente Regolamento attuativo in una località dove risiedano almeno trenta soci effettivi. La sua costituzione è autorizzata dal Presidente nazionale. Esso fa capo alla Sezione viciniore da cui trae origine. Il Nucleo è parte integrante della Sezione e da essa dipende per tutte le attività. La richiesta di costituzione di un Nucleo può essere promossa dal Presidente di Sezione, dal Consiglio di Sezione o da parte di un Gruppo promotore di almeno dieci residenti nella località sede del costituendo Nucleo. Sarà cura del Presidente di Sezione accertare che esista il numero dei soci, i mezzi organizzativi adeguati ed un luogo idoneo di riunione. Dopo tale accertamento, il Presidente di Sezione invierà alla Presidenza nazionale, dandone conoscenza al Presidente regionale, la seguente documentazione: Elenco nominativo dei soci, completo dell’indirizzo e località di residenza; Relazione del Presidente di Sezione sull’esistenza dei mezzi organizzativi adeguati e di un idoneo locale di riunione; Proposta del nominativo di un Caduto o di un Deceduto decorato dell’Aeronautica Militare cui intestare il Nucleo. Il Presidente nazionale esamina la proposta del Presidente di Sezione e, dopo avere sentito il parere del Consiglio direttivo nazionale, decide in via definitiva sulla costituzione del Nucleo. La decisione favorevole viene comunicata dal Presidente nazionale per conoscenza al Presidente regionale e per competenza al Presidente di Sezione proponente il quale darà disposizioni al nuovo Nucleo per l’inizio dell’attività sociale. Parimenti il Presidente nazionale comunicherà la motivata decisione negativa, perché il Presidente di Sezione ne prenda atto e colmi, ove possibile, le lacune riscontrate in sede di valutazione da parte del Presidente nazionale e del Consiglio direttivo nazionale. I Capi Nucleo sono nominati dal Presidente di Sezione, sentito il Consiglio direttivo. Essi sono invitati dal Presidente di Sezione a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo di Sezione, senza diritto di voto. I Nuclei non godono di autonomia amministrativa.Il Capo Nucleo può essere autorizzato dal Presidente di Sezione a gestire parte dei proventi raccolti dal Nucleo rispondendone direttamente al Presidente di Sezione e con l’obbligo di fornire tutti gli elementi necessari per la tenuta dei libri di contabilità della Sezione stessa. Quando i Nuclei sono autorizzati a gestire parte dei proventi da essi raccolti, essi sono tenuti a versare alla Sezione da cui dipendono la parte di quota sociale destinata alla Presidenza nazionale. Tale quota parte deve essere versata alla Presidenza nazionale a cura della Sezione. I Nuclei possono essere elevati a Sezione, dal Presidente nazionale, qualora abbiano un numero sufficiente di soci effettivi ed idonei mezzi organizzativi. Il Nucleo che raggiunga un numero di soci effettivi pari o superiore a cento e disponga di mezzi organizzativi e di locali idonei può essere elevato a Sezione su proposta del Presidente di Sezione o su richiesta del Capo Nucleo al Presidente di Sezione. Quest’ultimo è tenuto ad inoltrare la richiesta, corredata del proprio motivato parere, al Presidente nazionale, dandone conoscenza al Presidente regionale. Il Presidente nazionale, accertata l’esistenza dei requisiti e sentito il Consiglio direttivo nazionale, decide in merito ed in via definitiva. I Nuclei, già costituiti legittimamente, il cui numero di soci effettivi si sia ridotto al di sotto delle venticinque unità ma non sia inferiore a cinque, ancorché i soci stessi risiedano in Comuni diversi da quello sede del Nucleo, continuano a sussistere. Il nucleo deve essere sciolto nel caso in cui il numero totale dei soci, alla data dell’Assemblea di Sezione, si sia ridotto al di sotto delle cinque unità.

In tal caso il Presidente della Sezione di cui il Nucleo da sciogliere fa parte, informerà il Presidente Regionale che dovrà provvedere a tutte le incombenze con la Presidenza nazionale al fine di:

– rendere effettivo lo scioglimento;

– fornire ogni utile indicazione alla Sezione di cui fa parte il Nucleo da sciogliere per il corretto assolvimento di tutte le azioni da svolgere per la restituzione del labaro e per tutte le altre eventuali operazioni necessarie.

Titolo IV Disposizioni Amministrative

Art. 32 L’anno sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Art. 33 Le cariche elettive e sociali non sono retribuite e vengono conferite ed accettate sulla base di tale premessa. Le spese sostenute nell’espletamento delle attività inerenti l’Associazione vengono rimborsate secondo le modalità previste dal presente regolamento. Ogni Presidente regionale dispone di un fondo di dotazione, annualmente finanziato, da utilizzarsi secondo quanto stabilito al precedente articolo 20. Al Segretario generale ed al Direttore amministrativo saranno rimborsate le spese sostenute per i compiti inerenti all’Associazione. Per le attività sociali della Presidenza nazionale che comportino l’uso del mezzo aereo e/o del treno, del mezzo privato e del telefono privato ovvero la consumazione di pasti presso ristoranti ed il pernottamento presso strutture alberghiere è ammesso il rimborso. In tale evenienza è richiesta la preventiva autorizzazione della Presidenza Nazionale che, periodicamente, emanerà direttive per fissare limiti di spesa e di rimborso nonché per chiarire la documentazione probatoria che dovrà essere prodotta. I rimborsi per le attività sociali svolte dai soci nell’ambito delle Sezioni, su disposizione del Presidente di Sezione o del suo sostituto, saranno rimborsate o meno secondo le norme stabilite dal Consiglio direttivo di ciascuna Sezione.

Art. 34 Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote di associazione;

b) dalle eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni;

c) dagli eventuali proventi delle manifestazioni promosse e/o attuate dall’Associazione;

d) dalla rendita del fondo sociale;

e) dagli eventuali contributi erogati da altri Enti pubblici e privati.

Le quote associative dovute dalle Sezioni alla Presidenza nazionale devono essere trasmesse con tempestività e, comunque, entro tre mesi dalla data di pagamento da parte del socio.

Art. 35 In relazione ai programmi delle attività della Sezione, il Consiglio direttivo di Sezione determina, annualmente, la quota sociale, comprensiva della quota nazionale, che il socio è tenuto a versare. Le entrate della Sezione sono costituite:

– dalla quota sociale; – da eventuali oblazioni, elargizioni e contributi conferiti a qualsiasi titolo;

– da eventuali proventi derivanti dalle attività e dalle manifestazioni promosse dalla Sezione;

– dalla rendita del fondo della Sezione.

Nel caso di scioglimento della Sezione, il Presidente della Sezione, sentito il Consiglio di Sezione, ovvero il Commissario straordinario, quando nominato, determinerà i criteri di destinazione dei beni residuali. I beni residuali sono costituiti dalla massa attiva accertata, a seguito della liquidazione del fondo comune, rimanendo a carico dei membri del Consiglio direttivo, quali Amministratori, la responsabilità verso terzi per obbligazioni assunte oltre le disponibilità offerte da tale fondo. Il fondo comune della Sezione è costituito da:

– i contributi degli associati alle Sezioni stesse;

– i contributi e le sovvenzioni comunque concesse sia dagli associati sia da terzi;

– i corrispettivi delle prestazioni rese agli stessi soci nel quadro delle attività sociali e statutarie (dedotte le spese e gli oneri passivi) ed i beni acquistati con le attività medesime.

Titolo V Modifiche allo Statuto-Regolamento

Art. 36 Eventuali modifiche allo Statuto possono essere proposte dai Presidenti di Sezione, sentito il Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza. Dell’inoltro al Presidente nazionale di tali proposte deve essere data conoscenza al Presidente regionale. Il Presidente nazionale, sentito il Consiglio Direttivo nazionale, le sottopone all’Assemblea Generale dei soci per l’approvazione. Lo Statuto sociale può essere modificato dall’Assemblea Generale dei soci, con l’approvazione di almeno tre quarti della totalità dei voti rappresentati dagli intervenuti e semprechè tale aliquota rappresenti la maggioranza della totalità dei soci dell’Associazione aventi diritto a voto. Lo Statuto è sottoposto all’approvazione delle Autorità competenti.

Art. 37 Eventuali modifiche al Regolamento di attuazione dello statuto possono essere proposte dai Presidenti di Sezione, a seguito di delibera del Consiglio direttivo della Sezione di appartenenza ed inviate al Presidente nazionale per il tramite dei rispettivi Presidenti regionali. Il Presidente nazionale sottopone tali modifiche al Consiglio direttivo nazionale per l’approvazione. Il Regolamento di attuazione dello Statuto può Art. 37 Art. 34 Art. 35 Art. 36 22 essere modificato dal Consiglio direttivo nazionale, con l’approvazione dei due terzi dell’intero Consiglio dei propri Membri. Le modifiche entrano immediatamente in vigore, ma dovranno essere ratificate alla prima Assemblea generale utile dei soci, con l’approvazione della maggioranza della totalità dei voti rappresentati dagli intervenuti.

Titolo VI Varie

Art. 38 In caso di carenza nel funzionamento di una Sezione o qualora la Sezione stessa non abbia la possibilità di provvedere alla propria riorganizzazione, ovvero per altre cause di particolare gravità, debitamente contestate alla Sezione stessa dal Presidente nazionale, quest’ultimo, sentito il Consiglio Direttivo nazionale ed il Presidente regionale, può nominare un Commissario straordinario, col compito di provvedere al riordinamento della Sezione e alla convocazione dell’Assemblea dei soci per la regolare elezione delle cariche sociali. Il Commissario straordinario può rimanere in carica per un periodo non superiore a sei mesi, durante i quali assume tutti i poteri del Consiglio direttivo di Sezione, per lo svolgimento dell’ordinaria attività della Sezione stessa. Qualora al termine di tale periodo permangano difficoltà per il regolare funzionamento della Sezione, il Presidente nazionale, su indicazione del Commissario, delibera:

– la proroga di un ulteriore periodo non superiore a sei mesi della gestione commissariale;

– lo scioglimento della Sezione..

Art. 39 Il Labaro sociale ed il distintivo sociale sono conformi agli allegati n. 1 e 2 al presente Regolamento vistati dalle Autorità dello Stato competenti.

Art. 40 L’appartenenza all’Associazione viene comprovata dalla tessera sociale, rilasciata all’atto dell’iscrizione e convalidata annualmente secondo le norme del presente regolamento. La convalida della tessera sociale viene effettuata, annualmente, a cura della Sezione o del Nucleo cui il socio è iscritto. A seguito del pagamento della prescritta quota sociale annuale, la Sezione consegnerà al socio, per l’apposizione sul retro della tessera sociale, il bollino predisposto dalla Presidenza nazionale, recante in cifre l’indicazione dell’anno solare cui si riferisce la convalida.

Art. 41 La Presidenza nazionale, la Sezione ed i Nuclei intervengono alle cerimonie ufficiali con il Labaro sociale. I soci possono portare il distintivo dell’Associazione ed indossano l’uniforme sociale nelle manifestazioni e rappresentanze ufficiali nelle fogge previste dal presente Regolamento. La foggia dell’uniforme sociale nonchè tutte le norme relative al suo utilizzo sono contenute nella direttiva della Presidenza Nazionale “A.A.A.- 01 Predisposizioni organizzative per gli eventi di vita rappresentativa della Associazione Arma Aeronautica.”

Art. 42 In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio viene devoluto ad uno o più Enti di carattere aeronautico che perseguono fini di assistenza , precisati nella relativa deliberazione dell’Assemblea generale dei soci. Il patrimonio è costituito dalla massa attiva accertata. I consiglieri nazionali ed i membri del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti hanno la responsabilità verso terzi per obbligazioni assunte oltre le disponibilità dell’Associazione.

Titolo VII Norme Transitorie

Art. 43 Lo Statuto è entrato in vigore all’atto dell’approvazione del presente Regolamento e tutte le cariche conferite secondo le norme dello statuto approvato il 14 febbraio 2003 e secondo il suo Regolamento di attuazione si intendono confermate fino alla data della loro naturale scadenza. Il presente Regolamento è entrato in vigore il giorno 6 novembre 2009, data dell’approvazione dello Statuto da parte della Prefettura di Roma. Esso è stato approvato dall’ Assemblea generale Ordinaria dei Soci in data 13 giugno 2009 Eventuali dubbi interpretativi dello statuto e del presente regolamento saranno chiariti a cura del Consiglio direttivo nazionale. Per quanto non sia stato in essi espressamente previsto si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato.